Bonus sociale e bonus idrico

Gli utenti domestici residenti del Settore Idrico in condizioni di disagio economico possono usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico

Dal 2018 gli utenti domestici residenti del Settore Idrico in condizioni di disagio economico possono usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico. Tale misura è stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Per maggiori informazioni e per consultare il testo integrale della delibera è possibile visitare il sito web dell'ARERA nella sezione “Bonus acqua”.



Novità:

BONUS SOCIALE INTEGRATIVO

Con Delibera 9 del 22/6/2021 l’Assemblea dei Soci di AURI ha regolamentato le modalità applicative  del BONUS INTEGRATIVO IDRICO UMBRIA 
Il suddetto avrà valenza retroattiva a far data dal 1 gennaio 2020 e sarà riconosciuto a tutti quei clienti che hanno già avuto accesso al BONUS SOCIALE IDRICO.
Si specifica che il BONUS INTEGRATIVO è  parametrato su 9/mc anno  ad abitante residente  e comprende  tutte le componenti tariffarie  (acquedotto, fogna e depurazione).
 

BONUS SOCIALE ORDINARIO

Dal 01/01/2020 con delibera 3/2020/R/idr del 14/01/2020, l’ARERA ha disposto che anche i titolari di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza possano beneficiare dell’agevolazione secondo quanto già previsto per i titolari del Bonus Sociale Idrico ed ha inoltre stabilito che, ai fini della quantificazione dell'agevolazione, il Bonus Sociale Idrico debba essere calcolato da ciascun Gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma della tariffa agevolata di Acquedotto, della tariffa di Fognatura e della tariffa di Depurazione, definite secondo i criteri individuati dall'articolo 5 e 6 del TICSI.
Pertanto il Gestore è tenuto a valutare le istanze di bonus, richiesto da tutti gli utenti domestico residenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, a partire dal 01/01/2020, ad erogare la compensazione in base alle quote variabili di servizio di acquedotto e/o fognatura e/o depurazione di cui usufruisce il nucleo beneficiario dell’agevolazione e secondo quanto previsto dall’art.6.2 del TIBSI.

Hanno diritto quindi ad ottenere il Bonus gli utenti domestici residenti, diretti ed indiretti, del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale con:

  • · indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • · indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico;
  • · beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Emergenza Coronavirus:

Si comunica che sono stati prolungati i termini di scadenza per presentare la domanda di rinnovo del Bonus Sociale Idrico.

Tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare la domanda di rinnovo del Bonus Sociale Idrico entro il 31/03/2020, il 30/04/2020, oppure il prossimo 31/05/2020, con la nuova Delibera 28 aprile 2020 140/2020/R/com di ARERA avranno tempo fino al 31 Luglio 2020 per formalizzare la richiesta. 

La durata complessiva dell’agevolazione del bonus resta sempre di 12 mesi, e va in continuità con il periodo precedente.

Tale disposizione di ARERA, che segue e aggiorna la precedente Delibera 17 marzo 2020 76/2020/R/com del 18 marzo scorso, costituisce un’ulteriore misura a favore dei cittadini per rispondere alle difficoltà logistiche dovute al perdurare dell’emergenza COVID-19.

Si informano gli utenti che il periodo di validità delle disposizioni potrà essere aggiornato, in funzione di possibili futuri provvedimenti normativi in materia di emergenza COVID-19.

Componenti di Perequazione:

A partire dal 01/01/2018 ed ai sensi della delibera ARERA n. 897/2017/R/idr viene applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto, la componente tariffaria UI3, destinata all’erogazione del Bonus Sociale Idrico per le utenze in situazione di disagio economico/sociale e quantificata, ai sensi della delibera ARERA n. 918/2017/R/idr, in misura pari a € 0,005 al metro cubo.

A partire dal 01/01/2020, ai sensi della delibera ARERA n. 3/2020/R/idr, la componente perequativa UI3, istituita con delibera ARERA n. 897/2017/R/idr, viene applicata a tutte le utenze del servizio di Acquedotto, Fognatura e Depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico/sociale ovvero destinatarie del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza in misura pari a € 0,005 al metro cubo.

A partire dal 01/01/2020 ai sensi della delibera ARERA n. 580/2019/R/idr è istituita la componente perequativa UI4volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015, applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione in misura pari a € 0,004 al metro cubo.